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Legislatura XVII

Proposta emendativa 50.20. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
50.20.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 50. – (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). – 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
  «28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo convenuto e delle prestazioni erogate in esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovute all'erario dal subappaltatore medesimo. È esclusa la responsabilità solidale ove l'appaltatore verifichi, acquisendo il Documento Unico di Regolarità Tributaria relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli Uffici Provinciali dell'Agenzia delle Entrate del territorio nazionale, l'inesistenza di debiti tributari a titolo di imposte, sanzioni e/o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso».
  2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 28, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento Unico di Regolarità Tributaria, l'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.
  28-ter. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione al portale di cui al comma che precede. A tale scopo, ed in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, devono trasmettere, in conformità alle procedure implementate e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto della iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.
  28-quater. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che risultano validamente registrati al portale di cui al precedente comma 28-bis, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
  28-quinquies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, previa intesa con l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono stabilite le modalità organizzative ed attuative di rilascio della certificazione, per via digitale, ai soggetti aventi titolo.
  28-sexies. Le presenti disposizioni entrano in vigore a far data dal 1o gennaio 2014».