stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.52. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
5.52.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Ai fini di una piena e corretta applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, a partire dal 1o gennaio 2014, i finanziamenti, le misure di sostegno e gli incentivi pubblici sono riservati esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili così come definite dall'articolo 2, lettere a) e b) della direttiva medesima.
  8-ter. Nelle more di una complessiva ridefinizione del regime di sostegno alle fonti energetiche finalizzata alla esclusione dagli incentivi di tutte le fonti energetiche non rinnovabili assimilate, sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge, a condizione che entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge i soggetti che beneficiano dei sostegni alla produzione di energia da fonti energetiche assimilate – ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 29 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate – definiscano e attuino un piano di investimenti, di durata equivalente alla durata delle convenzioni in essere, in energie rinnovabili come definite dall'articolo i della direttiva 2009/28/CE, che preveda a tal fine l'investimento di una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse ricevute a titolo di incentivo o sostegno a far data dal 1o gennaio 2014.