Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Ai fini di riconoscere gli investimenti privati in interconnessioni elettriche ad altissima tensione (AAT), in grado di ridurre al minimo le perdite per la rete di trasmissione nazionale, decongestionare la stessa e rendere maggiormente fruibili per il Paese i flussi di importazione dall'estero, la tipologia di contratto definita con la lettera j) dell'articolo 2, comma 2.2, dell'Allegato A – TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non è soggetta, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45, 46, 48, 73 dell'Allegato A – TIT Delibera 111/06.