Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di perseguire l'obiettivo della massimizzazione dell'efficienza e l'impiego di combustibili ad alta valenza ambientale si stabilisce che la riduzione di cui al presente comma non si applichi per gli impianti operanti in assetto cogenerativo e la cui generazione sia destinata, principalmente, ad alimentare, siti industriali, artigianali, dei servizi, complessi produttivi, attività industriali collegate e con forte propensione all'esportazione, anche indirettamente per il tramite di società partecipate.