Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:
a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio lino a 1 MW di potenza;
b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.