Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49.1. – (Semplificazione della disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. I termini di cui al comma precedente possono essere modificati con accordo tra le parti prevedendo un indennizzo a favore del venditore pari ad un interesse annuo del 2 per cento oltre all'euribor.