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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.94. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.94.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: le acque emunte possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: le acque possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca, al sistema di monitoraggio in loco implementato, la contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.