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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.93. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.93.

  Al comma 1, capoverso articolo 243, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo in via temporanea e, se non attuati come misura di messa in sicurezza di emergenza, previa conclusione dell'iter amministrativo di cui all'articolo 242 in cui si evinca chiaramente un crono-programma per gli interventi di bonifica. In ogni caso devono ridurre i valori dei contaminanti ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o, qualora sia stata svolta l'analisi di rischio sito-specifica, delle Concentrazioni Soglia di Rischio. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.»