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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.57. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.57.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», è aggiunto il seguente periodo ”Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore.