Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. In applicazione del diritto di precauzione, degli articoli 9, 32 e 44 della Costituzione italiana e del diritto consolidato degli agricoltori singoli od associati di coltivare e produrre e continuare a coltivare e produrre prodotti vegetali convenzionali e biologici, è fatto divieto a chiunque di introdurre, coltivare, produrre, far circolare sotto ogni forma sul territorio nazionale organismi geneticamente modificati, detti OGM, se preliminarmente non è accertata con sicurezza inoppugnabile la loro innocuità per la salute umana ed animale, nonché l'effetto non irreversibile dell'inquinamento, ad opera degli stessi, delle aree agricole e dell'ambiente.
7.2 Chi non rispetta il divieto di cui al comma 7.1 è punito con l'arresto da sei mesi a quattro anni o con l'ammenda fino ad euro 2 milioni.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia agro-ambientale.