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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.20. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
41.20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 184-bis è aggiunto il seguente: 184-bis.1. – (Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo). – 1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i residui prodotti come parte integrante di un processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei costituiscono un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, se il produttore dimostra che ricorrono i seguenti requisiti:
   a) è certo che i residui saranno ulteriormente utilizzati nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo;
   b) l'ulteriore utilizzo dei residui è diretto e non determina rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
   c) i residui non sono sottoposti ad alcun trattamento ai fini della lettera b) diverso dalla normale pratica industriale;
   d) i residui sono conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  2. I residui di cui al comma 1 sono in ogni caso assoggettati al regime dei rifiuti, qualora il processo di estrazione e di lavorazione di marmi e lapidei dal quale sono prodotti utilizza sostanze potenzialmente inquinanti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, resine, collanti, prodotti chimici in genere.
  3. I fanghi di segagione e lavorazione di marmi e lapidei e i fanghi di lavaggio di aggregati inerti costituiscono un sottoprodotto se il produttore dimostra che ricor- rono i requisiti di cui al comma 1 e tali residui:
   a) non contengano acrilamide e poliacrilamide;
   b) sia accertata la loro compatibilità ambientale, tenendo conto dei valori di fondo naturale, verificando, con analisi eseguite ogni 1000 metri cubi di produzione o al variare del processo di lavorazione e/o dei prodotti lavorati e comunque almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri, che non siano superati i limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato V al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i parametri potenzialmente presenti, in riferimento al ciclo produttivo, selezionati tra le sostanze della tabella 4.1, allegato 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
   c) sia eseguito ogni 1000 metri cubi di produzione e, comunque, almeno una volta all'anno da laboratori accreditati da Accredia per gli specifici parametri e risulti conforme al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

  4. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati, anche nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati nonché per interventi di recupero ambientale sempre che il loro utilizzo sia previsto e ritenuto idoneo da parte del tecnico progettista abilitato.
  5. I residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in relazione alla produzione di aggregati per l'edilizia e le costruzioni in generale nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei materiali medesimi in sostituzione di materiale di cava.
  6. L'idoneità allo specifico utilizzo deve essere verificata in riferimento alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla direttiva CEE 89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1988. Tale idoneità può comunque derivare da processi riconducibili alla normale pratica industriale, secondo i criteri dell'allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e successive modificazioni.
  7. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e lapidei e, comunque, non da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.