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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.17. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
4.17.
inammissibile

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. In favore delle Regioni confinanti con Stati esteri è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  7-ter. All'onere derivante dal precedente comma, quantificato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.