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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.201. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
35.201.

  Sostituirlo con il seguente: Art. 35. – (Misure di semplificazione in materia di formazione dei lavoratori) – 1. Dopo il comma 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:
  «14-bis. Il datore di lavoro, al fine di evitare ripetitività dei contenuti della formazione di cui al presente articolo, può tener conto, per le parti conformi e indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, degli obblighi di formazione già assolti nei confronti del lavoratore, preposto o dirigente, mediante idonee attestazioni registrate sul libretto formativo, ove disponibile, a cura dello stesso datore di lavoro, ovvero di altri datori di lavoro ovvero degli istituti di istruzione e universitari per gli allievi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). Decorsi sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in assenza della concreta disponibilità del libretto formativo, il Ministro del lavoro provvede, in via transitoria, con proprio decreto alla individuazione di un modello di attestazione delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto e acquisite dai lavoratori, preposti, dirigenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché dai responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, dei datori di lavoro che assumono l'incarico di addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 34 e dei coordinatori per la sicurezza, di cui all'articolo 98, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: tale modello è valido a livello nazionale, salvi analoghi modelli approvati dalle regioni. Copia conforme dell'attestato è rilasciata al lavoratore, anche ai fini della non ripetitività degli obblighi formativi su medesimi argomenti, della consegna ad altri eventuali datori di lavoro.
  14-ter. Il numero massimo di partecipanti alle iniziative di formazione e aggiornamento, ovunque previste nel presente decreto è di trentacinque persone, salvo quanto disposto dall'articolo 98. La formazione in modalità E-Learning è ammessa per le attività di formazione generale e di aggiornamento sui contenuti indicati nell'articolo 37, comma 1, lettera a). Per Associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori ed Enti bilaterali o organismi paritetici, ovunque indicati nel presente decreto, si intendono le Associazioni e gli Enti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».