Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.