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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.221. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
30.221.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: All'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche:
   a) gli interventi di demolizione e ricostruzione, con la volumetria, l'altezza massima, la superficie utile di pavimento, l'indice di occupazione del lotto non superiori alle stesse grandezze edilizie di quello preesistente e indipendentemente dalla zona omogenea nella quale ricade l'immobile, con la stessa destinazione d'uso ovvero nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse e degli indici urbanistico-edilizi stabiliti dallo strumento urbanistico generale e/o di piani urbanistici esecutivi, ancorché decaduti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
   b) gli interventi di ricostruzione di edifici, o parti di essi, crollati in seguito a calamità naturali, eventi bellici e a eventi di carattere eccezionale riconosciuti dalla pubblica autorità o demoliti in seguito ad ordinanze emesse dalle autorità preposte per la tutela della incolumità e della igiene pubblica, rispetto ai quali vengano accertate la preesistente consistenza edilizia, le destinazioni d'uso autorizzate, nonché l'esistenza dei titoli abilitativi previsti, oppure, nel caso di edifici realizzati antecedentemente al lo settembre 1967, rispetto ai quali venga presentata una relazione tecnica asseverata che comprovi l'esistenza dell'immobile indicandone data e/o periodo di costruzione, caratteristiche tipologiche ed edilizie ed usi, e sempreché vengano conservate la consistenza edilizia e la destinazione d'uso degli stessi edifici previste dal titolo abilitativo oppure, nel caso di immobili crollati o demoliti realizzati antecedentemente al 1o settembre 1967, quelle accertate nella citata relazione tecnica asseverata;