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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.05. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
30.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30.
(Disposizioni in materia di distanze).

  1. All'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, dopo il comma 1, numero 2), è aggiunto il seguente:
   2-bis) Zone B): per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'arti- colo 3 c. 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche con sopraelevazioni e aumenti di volume è prescritto il rispetto delle distanze vigenti all'epoca della costruzione originaria, salvo deroga, ai sensi dell'ultimo comma, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati qualora rientrino in piani di recupero e riconversione urbana.