Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 164, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.