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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.7. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
23.7.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 11 a 15-ter sono sostituiti con i seguenti:
  «11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
   a) velivoli con peso massimo al decollo:
    1) fino a 1.000 kg., euro 0,75 al kg;
    2) da 1.001 kg fino a 2.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 1,25 al kg;
    3) da 2.002 kg fino a 4.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 2,50 al kg;
    4) da 4.001 fino a 6.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 4,00 al kg;
    5) da 6.001 fino a 8.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 6,65 al kg;
    6) da 8.001 fino a 10.000 kg., in maniera progressiva, fino a euro 7,10 al kg;
    7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
   b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso, maggiorata del 50 per cento;
   c) alianti, motoalianti, aerostati e apparecchi per il volo da diporto e sportivo: l'imposta dovuta è fissata nella misura fissa di euro 250,00.

  12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere esercente dell'aeromobile ed è corrisposta annualmente entro il 1o luglio di ciascun anno.
  13. Nel caso di nuova immatricolazione, il primo anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla data dell'immatricolazione sino al mese di giugno.
  14. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi precedenti gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo di cui al codice della navigazione, parte II, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organization) e dei Centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO-Type Rating Training Organization); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aereo Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso, gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni. Sono altresì esenti gli aeromobili di costruzione amatoriale.
  15. Gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantacinque giorni, sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 e alle esenzioni di cui al comma 14. Per il calcolo dei giorni, non si tiene conto dei periodi di sosta degli aeromobili presso i manutentori nazionali quando la ragione tecnica della sosta risulti dai registri tecnici del manutentore.
  16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di riscossione dell'imposta di cui al comma 11.
  17. A decorrere dal 1o giugno 2012, ciascun passeggero che usufruisce del servizio di aerotaxi, è tenuto al pagamento di un'imposta erariale, fissata nella misura di 50 euro per ogni tratta. Il vettore provvede a versare le imposte sui passeggeri di aerotaxi congiuntamente al versamento degli importi dovuti per i diritti di approdo e di partenza. Sono esentati dal pagamento i passeggeri che utilizzano il velivolo a scopo dimostrativo o esercitativo».
  2-ter. Per i pagamenti non versati, relativi all'imposta di cui al comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011 come modificato dal comma 2-bis, si applicano i nuovi importi e le esenzioni come disposti ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza l'applicazione di interessi di mora. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già provveduto al pagamento dell'imposta ai sensi del comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, si provvede al conguaglio di quanto versato in eccedenza.