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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.33. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
22.33.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di coordinamento delle attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.»

  2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli atti adottati dall'Autorità portuale sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».

  1-ter. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
  «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli 32, da 34 a 55, 64, 65 e 68; 75 e 76 e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 66, 67, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale».
   2) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
  «h-bis) esercita, d'intesa con l'autorità marittima, relativamente ai porti rientranti nella propria circoscrizione territoriale, nell'assolvimento dei compiti in tema di security portuale.»
   3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato, il compito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal regolamento per la Navigazione marittima, dal Codice della strada e nelle altre pertinenti norme vigenti, se il fatto non costituisce reato.»

  1-quater. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle autorità portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici».
   2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa delle autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione, sono attribuite all'avvocatura interna delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui la pianta organica delle stesse, approvata dal Ministero vigilante, preveda apposito ufficio dedicato a tale attività.»