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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.17. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
22.17.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Il piano regolatore portuale può contenere previsioni concernenti, altresì, aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
  3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale è adottato dal Comitato portuale e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati per l'espressione dell'intesa. L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati non comunichino all'autorità portuale un motivato diniego entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Sono vincolanti ai fini dell'intesa esclusivamente le prescrizioni assunte dal Consiglio comunale a maggioranza dei componenti, relativamente agli ambiti portuali di interazione con il territorio contiguo di esclusiva competenza del comune.
  4. Qualora non si raggiunga l'intesa, nel termine di novanta giorni di cui al comma precedente, la Regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta, una conferenza di servizi tra Regione, comune o comuni interessati ed autorità portuale. La conferenza entro i successivi quaranta cinque giorni assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale.
  5. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, il piano regolatore portuale è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale, effettuata da un'apposita commissione paritetica istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da componenti del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il parere tecnico e la valutazione di impatto ambientale si intendono resi in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la Regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale; decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
  5-bis. I progetti di opere di grande infrastrutturazione costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».