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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.15. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
22.15.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «1 per cento» sono aggiunte le seguenti le parole: «per l'anno 2013; 2 per cento per l'anno 2014 e 3 per cento a decorrere dal 2015»;
   b) le parole: «nel limite di 90 milioni di euro annui» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
quanto a 60 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.