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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.11. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
22.11.
inammissibile

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, e infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività portuali, anche se affidate In concessione, non sono assoggettate all'Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 ed all'articolo 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono esclusi dal beneficio li fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il soggetto passivo è concessionario. La misura si applica con decorrenza 1o luglio 2013. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'ICI ai beni individuati ai sensi del primo periodo, perdono efficacia. All'onere di cui al presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2014, si, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.