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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.03. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
22.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
  Art. 22-bis. – (Semplificazione delle procedure di approvazione dei piani regolatori portuali).

  1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto rientrante nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale è adottato dal comitato portuale e viene trasmesso ai comuni interessati per l'espressione dell'intesa.
  4. Qualora non si raggiunga l'intesa nel termine di sessanta giorni, la regione convoca, su proposta dell'autorità portuale, entro trenta giorni, una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti pubblici interessati che, entro i successivi trenta giorni, assume a maggioranza le determinazioni in ordine all'adozione del piano regolatore portuale.
  5. Il piano regolatore portuale adottato è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale, effettuata da un'apposita commissione paritetica, istituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione è composta da funzionari tecnici dei detti Ministeri e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e si esprime sul piano regolatore entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Dall'attività della detta commissione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, la valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale si intende resa in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale. Decorso inutilmente tale termine il piano si intende comunque approvato.
  5-bis. Il piano regolatore portuale, ove ne ricorrano i presupposti, è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) con le modalità previste dal titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di assoggettabilità del piano regolatore portuale alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della delibera di adozione dell'autorità portuale.
  5-ter. I progetti di opere di grande infrastrutturazione costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati non sono assoggettati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale».