Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8.1. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2 alle imprese beneficiare sono da queste restituite, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi in un Paese non appartenente all'Unione europea, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione.
8.2. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa è sospesa nel caso si verifichino le fattispecie previste al comma 8.1.