Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Chiunque può destinare, su base volontaria, un contributo a favore del Fondo di garanzia a favore delle piccole imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le risorse del comma 1 sono destinate al sostegno della microimprenditorialità.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2.