Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nel quadro del perseguimento di finalità antielusive:
a) all'articolo 24, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'ultimo periodo è abrogato;
b) all'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72, il terzo comma è abrogato;
c) all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 4 è abrogato;
d) all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 4 è abrogato;
e) all'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 4 è abrogato;
5-ter. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, e diversi da quelli accantonati in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente.»