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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.203. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
19.203.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 114 è sostituito dal seguente:
  «114. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è dovuta sugli interessi derivanti dalle obbligazioni ed altri strumenti finanziari emessi nel rispetto dei limiti imposti dal comma 115 nella misura del 20 per cento. La ritenuta è ridotta al 12,50 per cento se gli emittenti sono soggetti definiti «imprese» ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»;
   b) il comma 115 è sostituito dal seguente:
  «115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico disciplina vigente al momento di emissione, non può eccedere 40, per singola emissione di ammontare fino a euro 2.000.000,00. Per singola emissione superiore ad euro 2.000.000,00 il numero dei sottoscrittori non può eccedere il risultato numerico del rapporto tra l'ammontare della emissione ed euro 50.000,00.»

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti diparte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.