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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.79. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
18.79.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», all'articolo 1, punto V, delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, sono finanziati gli interventi e le azioni dei piani forestali regionali per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone d'intesa con le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi.

  14-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 14-quater.

  14-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.