Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da:, ristrutturazione e nuova costruzione fino alla fine del periodo con le seguenti: e ristrutturazione di edifici pubblici, ovvero di manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, con priorità per interventi di messa in sicurezza per prevenire il dissesto idrogeologico e sismico. Possono essere ammesse nuove costruzioni di edifici pubblici e nuove reti viarie, sulla base di specifiche ed effettive esigenze edificatorie o infrastrutturali e accertata l'assenza di alternative di reimpiego e riorganizzazione degli immobili e delle infrastrutture esistenti.