Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dall'approvazione del Programma degli interventi, in un'apposita sezione del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene pubblicata, e aggiornata con cadenza semestrale, una anagrafe che, per ciascuno degli interventi inseriti nel Programma, contenga una relazione descrittiva e indichi lo stato di avanzamento procedurale, fisico realizzativo e finanziario.