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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.147. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
18.147.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

  9-ter. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro a decorrere dal 2014. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-sexies.
  9-quater. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.
  9-quinquies. I contributi, erogati dal comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 9-bis. Con decreto del Ministero del economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma 9-bis.
  9-sexies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.
  9-septies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'Allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.