Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni cui è preposta l'Agenzia non può fare ricorso ad incarichi e collaborazioni esterni a titolo oneroso.»
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e per le collaborazioni esterne.