Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro il 1o gennaio 2014 il bene denominato: «Castello di Miramare» è trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale è autorizzata a trasferire il medesimo bene al Comune di Trieste.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, finalizzato a consentire il trasferimento al Comune di Trieste del bene denominato «Castello di Miramare» e a garantire al Comune stesso le risorse per la gestione del Bene.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che sono a tale scopo versate all'entrata del bilancio dello Stato per un ammontare di pari importo.