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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
12.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – 1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nei settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari al valore complessivo dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013.
  2. Il valore complessivo del credito di imposta varia in misura proporzionale con il numero di lavoratori mantenuti in servizio, e spetta per un periodo massimo di 5 anni.
  3. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.