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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.05. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
11.05.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Norme in favore degli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi). – 1. Gli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 73. – 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato.
  2. Il compenso di cui al comma 1 spetta, per ciascun fonogramma e in egual misura, al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. Le modalità di determinazione e di corresponsione del compenso nonché le informazioni e le documentazioni, in formato digitale, che gli utilizzatori dei fonogrammi sono tenuti a consegnare al fine di consentire la ripartizione del compenso tra i rispettivi aventi diritto sono stabiliti mediante accordi generali e periodici stipulati fra i medesimi utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato.
  2-bis. In caso di mancata definizione degli accordi di cui al comma 2, il contenuto dei medesimi è determinato con la procedura di cui all'articolo 4 del D.Lg. Lgt. 20 luglio 1945, n. 440.
  2-ter. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi del comma 1 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione in favore del produttore di fonogrammi.
  3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
  Art. 73-bis. – 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.
  2. Si applicano a tale compenso le disposizioni di cui all'articolo 73.
  3. Sono conseguentemente abrogati: l'articolo 23 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 settembre 1975; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 1976; gli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.»