Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28). – 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori,» sono soppresse;
2) al comma 2, le lettere a) e d) sono soppresse;
3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.»;
b) gli articoli 10 e 11 sono abrogati.
2. Le risorse già destinate agli incentivi alla produzione cinematografica ai sensi delle norme di cui al comma 1 sono assegnate, a far tempo dal 1 gennaio 2014, al Fondo di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e finalizzate al sostegno diretto dello Stato di opere difficili, di opere a basso costo e di opere sperimentali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso delle opere difficili, a basso costo e sperimentali ai benefici di cui al presente articolo.