Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. – (Credito di imposta per le imprese produttrici di prodotti fonografici).
1. Per il periodo di imposta 2014, alle imprese produttrici di prodotti fonografici che svolgono questa attività in maniera prevalente e continuativa, è riconosciuto un credito di imposta nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg», sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».