Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.»