Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali.
2-bis. Nel caso di offerte di accesso ad internet al pubblico da parte di pubbliche amministrazioni, sono favoriti standard unici di identificazione, adottati anche ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155. Al fine di tutelare e promuovere gli investimenti e non falsare la concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta un regolamento che disciplina le modalità ed i limiti di tali offerte, in particolare delle offerte gratuite e non limitate all'accesso ai siti internet istituzionali.