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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
1.23.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: presente decreto fino alla fine del comma con le seguenti: legge di conversione del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
   a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese anche tramite:
    1) l'aggiornamento in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese i fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
    2) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita «normale» attesa graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito;
    3) l'incremento su tutto il territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
    4) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi quali società di leasing, factoring, assicurazioni, OICR con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di mini bond emessi da PMI non quotate;
    5) la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia; inclusa la possibilità di ottenere la garanzia su portafogli di crediti costruiti in modo omogeneo e di cui sia nota la perdita attesa «normale»;
    6) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento, attraverso una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;
    7) misure volte a trasferire quote di risorse non impegnate dai fondi strutturali europei relativi alla programmazione 2007-2013 e dai nuovi fondi relativi alla programmazione 2014-2020, sul Fondo di garanzia ovvero su nuovi strumenti di garanzia del credito ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento del consiglio europeo 1083/2006;
    8) il rafforzamento degli strumenti esistenti al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi;
   b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.