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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al C. 1248-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/07/2013  [ apri ]
1.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. I soggetti interessati all'acquisizione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzati per finalità istituzionali, possono fare richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a mezzo di posta elettronica certificata.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ismea pubblica le richieste di acquisizione dei terreni di cui al comma 1 sul proprio sito internet.
  3. Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, avvia la dismissione attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro.
  4. Nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito dal comma 3 si ritiene accolta l'offerta inviata, salvo il caso in cui dovessero essere ricevute ulteriori offerte in aumento per la medesima porzione di terreno agricolo e a vocazione agricola, ritenendosi accolta l'offerta di maggior valore purché pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del comma 3.