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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.80. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
5.80.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.

  1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

Art. 5-bis.

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.