Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Referente di parità e non Discriminazione).
1. In ogni istituzione scolastica viene istituita la figura della referente o del referente di parità e non discriminazione con la funzione di rilevare l'esistenza di discriminazioni dirette o indirette, di promuovere progetti ed azioni positive volti a contrastare episodi di discriminazione, a favorire l'educazione alla parità tra donne e uomini, a prevenire e contrastare i discorsi di odio e i fenomeni di violenza. La referente o il referente di parità e non discriminazione implementano le linee di indirizzo e gli interventi individuati dal Ministero anche in rete con altre istituzioni scolastiche, enti locali e regionali, organizzazioni, consorzi ed università.
2. Nel piano triennale dell'offerta formativa, viene predisposto il piano di parità e non discriminazione, che può essere rivisto annualmente, vengono indicati i progetti, le azioni positive, la valutazione e la rendicontazione degli interventi attuati dalla scuola.
Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4.