Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge attraverso apposite comunicazioni. L'attuazione degli interventi può avvenire solo in seguito all'espressione in forma scritta del consenso da parte delle famiglie.