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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.15. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
4.15.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le istituzioni scolastiche descrivono esaustivamente la proposta degli interventi educativi deliberati ai sensi della presente legge nel patto educativo di corresponsabilità per la sottoscrizione dei genitori degli studenti e delle studentesse ai sensi dell'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I genitori possono non sottoscrivere tale patto complessivamente o parzialmente e ad essi è sempre riconosciuto, anche successivamente alla stipula di patto di cui al presente comma, il diritto di obiezione di coscienza al complesso di tali interventi o ad alcuno di essi. Allo scopo, ciascuna istituzione scolastica con il primo provvedimento deliberativo assunto ai sensi della presente legge organizza anche le modalità per assicurare effettività all'esercizio dell'obiezione di coscienza.