Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Compiti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari per includere nelle indicazioni nazionali per la scuola secondaria i contenuti e le modalità tematiche delle pari opportunità e della pari dignità di ogni essere umano, del rispetto delle differenze di sesso, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali e della prevenzione della violenza.
2. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli studenti e delle studentesse rispettando il pluralismo culturale.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 definiscono la valutazione dei relativi contenuti all'interno delle competenze sociali e di cittadinanza. Essi sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.