Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Devono ritenersi esclusi dalle iniziative di attuazione della presente legge azioni volte a modificare il concetto di genere in senso differente da quello riferibile a caratteristiche degli status maschile e femminile, fatta salva l'osservanza dei principi costituzionali di assoluto rispetto di ciascuna persona in quanto tale.