Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Introduzione dell'educazione all'integrazione ed al rispetto delle differenze nelle attività didattiche).
1. In applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul il maggio 2011 e resa esecutiva dal 27 giugno 2013, n. 77, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01, cosiddetta «Carta di Nizza» approvata il 18 dicembre 2000, degli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché delle disposizioni dell'Unione europea contro la violenza di genere, in materia parità di diritti tra uomo e donna e di tutela della famiglia, è introdotto nei programmi scolastici del sistema di istruzione nazionale l'insegnamento all'affettività, all'integrazione culturale e al rispetto delle differenze sessuali, culturali, politiche e religiose.