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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.82. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
5.82.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Formazione del personale docente e non docente).

  1. Per il triennio 2017-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce nel piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, alla pari dignità di ogni essere umano, alla prevenzione della violenza, alla soluzione non violenta dei conflitti e al contrasto di discorsi che istigano esplicitamente alla violenza e al bullismo.
  2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, possono mettere in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti, con le associazioni del territorio, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze sulla pari dignità di ogni essere umano, sulle pari opportunità tra donne e uomini e atte a prevenire e a contrastare i discorsi che istigano alle violenze e i fenomeni di violenza.
  3. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze socio-affettive sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti, secondo le finalità della presente legge.