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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.03. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1230

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2017  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
  1. Considerata la peculiarità educativa dei temi trattati nell'ambito dell'educazione socio-affettiva di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, le istituzioni scolastiche assicurano una puntuale preventiva informazioni in merito ai contenuti, attività, metodi e soggetti erogatori che si intendono impiegare nella concreta attuazione del connesso percorso didattico.
  2. Tenuto conto della garanzia costituzionale della libertà personale e di formazione del pensiero delle famiglie e degli alunni maggiorenni, l'istituto scolastico provvede che sia assicurata la libera adesione dei genitori e degli alunni maggiorenni alle attività formative di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, garantendo nel contempo per coloro che abbiano scelto di non frequentarle, la possibilità di seguire attività scolastiche alternative.